PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere della Patria.
      2. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale, o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da quattro generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate e della Guardia di finanza, dai Presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      4. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      5. Le caratteristiche dell'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione, ai feriti, mutilati e invalidi militari e civili del conflitto titolari della relativa pensione e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.
      2. L'onorificenza è conferita altresì ai militari che nel periodo 1943-1945 combatterono nelle formazioni armate regolari della Repubblica sociale italiana e a coloro che furono internati nei campi di prigionia angloamericani e sovietici.

 

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Art. 3.

      1. L'onoreficenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.

      1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita anche alla memoria, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 2. In tale caso non spetta l'insegna, ma solo il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. L'onorificenza è conferita, a doman- da, nell'ordine, del coniuge, dei figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi. Nel caso di più domande da parte dei figli, è accolta quella presentata dal primogenito.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.